Tutte le risposte al nuovo Superbonus 110%

Marco Pagliarusco Pubblicato da Marco Pagliarusco
il 15 gennaio 2021 | 6 minuti di lettura

Tra gli interventi del decreto rilancio ( dl 34/2020, convertito in legge 77 ) uno dei punti più interessanti è stato sicuramente il cosiddetto SUPERBONUS, una detrazione del 110% sulle spese sostenute su azioni di ristrutturazione con efficientamento energetico (Ecobonus) e non solo, tra i quali interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

La detrazione si applica per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e verrà suddivisa in 5 rate di uguale importo (in discussione in questi giorni al Consiglio dei Ministri la proroga a dicembre 2023).

Immaginiamo di sostenere una spesa di 10.000 euro, dalla quale otteniamo 11.000 euro di detrazione, che suddivisa in cinque rate di pari ammontare, mi daranno modo di recuperare 2.200 euro annui in fase di dichiarazione dei redditi successive all’esecuzione dei lavori.

 

Ma per quali interventi è possibile applicare l’agevolazione?

Per capire meglio è opportuno suddividere due categorie di interventi: quelli trainanti e quelli aggiuntivi o trainati.

Nel primo caso rientrano:

 

Interventi di isolamento termico delle superfici opache dell’edificio (es. cappotto termico), inclinate, verticali e orizzontali, che interessano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25%.

SPESA MASSIMA:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composto da due a otto unità immobiliari.

30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.



Interventi condominiali o su edifici singoli, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti dovranno essere dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza; apparecchi ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici; sistemi di microgenerazione. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito e per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione e di emissione.

SPESA MASSIMA:

  • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.
  • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • 30.000 euro per edifici unifamiliari o su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti.

 

Le spese massime detraibili sono cumulabili e sono date dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento, se effettuate sullo stesso immobile. È necessario che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche per accedere alla detrazione.

Ma attenzione, il Superbonus 110% non è cumulabile con altri bonus, incentivi o bandi vari.

Rientrano nella detrazione anche le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali acquisto dei materiali, progettazione, perizie e altre spese professionali.

 

Nella seconda categoria di lavori, definiti trainanti, rientrano alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente a quelli elencati precedentemente, tra i quali:

  • Altri lavori di riqualificazione energetica, nei limiti di spesa relativi a questi ultimi,
  • Installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici,
  • Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, con una spesa massima di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale; che scende a 1.600 euro al Kw se si effettua contestualmente anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici, la detrazione del 110% spetta a tutte le azioni comprese nell’attuale sismabonus con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, senza vincoli sul numero massimo di immobili. Il requisito fondamentale è che gli edifici si trovino in zona sismica 1,2 o 3.

 

Quali soggetti possono rivendicare il diritto alla detrazione?

  • Le persone fisiche, le quali possono utilizzare la detrazione su massimo due unità immobiliari, e al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
  • I condomini, per interventi sulle parti comuni.
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • Le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili delle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
  • Le ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni/società sportive dilettantistiche, in limite agli interventi destinati agli spogliatoi).

Per usufruire della detrazione i soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo:

  • Ai proprietari e nudi proprietari;
  • Ai titolari di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • Ai locatari o comodatari, con il consenso del proprietario;
  • Ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato;

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile ed è da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

 

Quali sono i passaggi da fare per ottenere il bonus?

Oltre al requisito essenziale del salto energetico già citato prima, è importante dimostrare questo passaggio attraverso l’attestato di partecipazione energetica (A.P.E.), da effettuare prima e dopo i lavori e rilasciato da un tecnico abilitato.

Per ottenere il bonus è necessario che i pagamenti risultino da bonifico bancario o postale parlante con relativa causale.

I documenti da presentare sono dunque:

  • L’asseverazione della documentazione rilasciata da un tecnico abilitato che deve contenere degli elementi essenziali:
  • La dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale via PEC;
  • La dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, che deve essere adeguata al numero di asseverazione rilasciate;
  • La dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • La dichiarazione di congruità delle spese sostenute ovvero il rispetto dei massimali di costo previsti;
  • Copia documento d’identità;
  • Copia polizza assicurativa che deve essere trasmessa anche in via telematica all’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico), entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
  • Un visto di conformità rilasciato dal commercialista,
  • Altri documenti che può richiedere ad esempio la banca.
  • L’attestato di partecipazione energetica che abbiamo citato sopra: i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE vanno trasmessi telematicamente ad ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

La valutazione dei lavori e tutti i documenti e le verifiche necessarie sono indispensabili per non rischiare di incorrere in sanzioni in caso di superbonus non spettante.

Secondo quanto prevede l’art.121 del decreto, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, del requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e della sanzione per omesso o tardivo versamento”. Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente della sanzione e della detrazione illegittimamente operata con i relativi interessi.

 

Quali sono le modalità per sfruttare il bonus?

Le opzioni che ci consentono di recuperare la nostra spesa sono:

  • La detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (come spiegato precedentemente), è la scelta più gettonata e ci permette di utilizzare direttamente la spesa sostenuta, maggiorata del 10%, in 5 anni con rate di uguale importo.
  • Lo sconto in fattura, chiesto sul corrispettivo dovuto all’impresa incaricata dei lavori, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta. Non richiede nessun esborso finanziario, ma il grosso limite è la difficoltà di trovare un’impresa che lo concede.
  • Cessione del credito ad altri soggetti ad esempio banche, assicurazioni, intermediari finanziari, in cambio della liquidità necessaria per pagare i lavori. Viene effettuata in base allo stato avanzamento lavori e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite modulo online. L’unica attenzione da porre nel caso si opti per questa scelta sono le percentuali di anticipazione concesse dalle banche, che hanno per loro natura finalità di lucro.

È importante anticipare i tempi, ricordiamo che “chi prima arriva meglio alloggia”, sia per quanto riguardo la scelta degli operatori migliori, sia per evitare il temuto esaurimento del plafond stanziato. Perciò che aspettate? 😊

 

 

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Topic: cucina

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