Tra gli interventi del decreto rilancio ( dl 34/2020, convertito in legge 77 ) uno dei punti più interessanti è stato sicuramente il cosiddetto SUPERBONUS, una detrazione del 110% sulle spese sostenute su azioni di ristrutturazione con efficientamento energetico (Ecobonus) e non solo, tra i quali interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
La detrazione si applica per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e verrà suddivisa in 5 rate di uguale importo (in discussione in questi giorni al Consiglio dei Ministri la proroga a dicembre 2023).
Immaginiamo di sostenere una spesa di 10.000 euro, dalla quale otteniamo 11.000 euro di detrazione, che suddivisa in cinque rate di pari ammontare, mi daranno modo di recuperare 2.200 euro annui in fase di dichiarazione dei redditi successive all’esecuzione dei lavori.
Per capire meglio è opportuno suddividere due categorie di interventi: quelli trainanti e quelli aggiuntivi o trainati.
Nel primo caso rientrano:
Interventi di isolamento termico delle superfici opache dell’edificio (es. cappotto termico), inclinate, verticali e orizzontali, che interessano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25%.
SPESA MASSIMA:
30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Interventi condominiali o su edifici singoli, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti dovranno essere dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza; apparecchi ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici; sistemi di microgenerazione. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito e per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione e di emissione.
SPESA MASSIMA:
Le spese massime detraibili sono cumulabili e sono date dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento, se effettuate sullo stesso immobile. È necessario che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche per accedere alla detrazione.
Ma attenzione, il Superbonus 110% non è cumulabile con altri bonus, incentivi o bandi vari.
Rientrano nella detrazione anche le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali acquisto dei materiali, progettazione, perizie e altre spese professionali.
Nella seconda categoria di lavori, definiti trainanti, rientrano alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente a quelli elencati precedentemente, tra i quali:
Per quanto riguarda gli interventi antisismici, la detrazione del 110% spetta a tutte le azioni comprese nell’attuale sismabonus con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, senza vincoli sul numero massimo di immobili. Il requisito fondamentale è che gli edifici si trovino in zona sismica 1,2 o 3.
Per usufruire della detrazione i soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo:
La spesa massima detraibile è riferita all’immobile ed è da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.
Oltre al requisito essenziale del salto energetico già citato prima, è importante dimostrare questo passaggio attraverso l’attestato di partecipazione energetica (A.P.E.), da effettuare prima e dopo i lavori e rilasciato da un tecnico abilitato.
Per ottenere il bonus è necessario che i pagamenti risultino da bonifico bancario o postale parlante con relativa causale.
I documenti da presentare sono dunque:
La valutazione dei lavori e tutti i documenti e le verifiche necessarie sono indispensabili per non rischiare di incorrere in sanzioni in caso di superbonus non spettante.
Secondo quanto prevede l’art.121 del decreto, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, del requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e della sanzione per omesso o tardivo versamento”. Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente della sanzione e della detrazione illegittimamente operata con i relativi interessi.
Le opzioni che ci consentono di recuperare la nostra spesa sono:
È importante anticipare i tempi, ricordiamo che “chi prima arriva meglio alloggia”, sia per quanto riguardo la scelta degli operatori migliori, sia per evitare il temuto esaurimento del plafond stanziato. Perciò che aspettate? 😊